(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Citta' di fondazione 1. Si definiscono citta' di fondazione, ai fini della presente legge, i centri urbani realizzati con un progetto unitario negli anni trenta. 2. Nel territorio della Regione si individuano, quali citta' di fondazione, i comuni di Latina, Sabaudia, Pomezia, Aprilia e Pontinia situati nell'Agro Pontino, di Guidonia situato nell'Agro Romano, e di Colleferro. 3. I comuni di cui al comma 2 possono fregiarsi del titolo di citta' di fondazione.