(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  6  al  Bollettino ufficiale della
              Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Citta' di fondazione
    1.  Si  definiscono  citta' di fondazione, ai fini della presente
legge, i centri urbani realizzati con un progetto unitario negli anni
trenta.
    2.  Nel  territorio della Regione si individuano, quali citta' di
fondazione, i comuni di Latina, Sabaudia, Pomezia, Aprilia e Pontinia
situati nell'Agro Pontino, di Guidonia situato nell'Agro Romano, e di
Colleferro.
    3.  I  comuni  di  cui al comma 2 possono fregiarsi del titolo di
citta' di fondazione.